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ALLA GUIDA CON IL CELLULARE O ANALOGHI DISPOSITIVI

Aggiornamento: 7 gen



Cosa prevede la normativa?

L’articolo 173 del Codice della Strada vieta l’utilizzo di dispositivi elettronici durante la guida, salvo che questi non vengano utilizzati con modalità che consentano al conducente di avere entrambe le mani libere e di non distogliere lo sguardo dalla strada.


Alla guida è vietato:

  1. Tenere in mano il cellulare per telefonare.

  2. Scrivere o leggere messaggi di testo (SMS, WhatsApp, ecc.).

  3. Scattare foto o registrare video.

  4. Navigare su internet o sui social network.

  5. Utilizzare app, come quelle per la navigazione (Google Maps, Waze), senza un supporto adeguato.

  6. Effettuare videochiamate.


Eccezioni consentite:

L’uso del cellulare è consentito solo se:

  1. Viene utilizzato un vivavoce o un auricolare, che non obblighi a usare le mani per operare sul dispositivo.

  2. Il telefono è fissato su un supporto adeguato che non compromette la visuale o i comandi del veicolo.

  3. Si utilizza il dispositivo in caso di emergenza, purché non comprometta la sicurezza alla guida.


    Giusto per fare un esempio: Parlare al telefono, anche tramite gli apparecchi acconsentiti dalla Legge, distrae PIU' che circolare con tasso alcolemico pari a 0,8 g/l, riducendo i tempi di reazione del 30-50% rispetto alla guida normale.


    Cosa prevede la riforma?

    Innanzitutto l'introduzione della dicitura "analoghi dispositivi" in modo da evitare in futuro i numerosi ricorsi a seguito di contravvenzioni elevate per utilizzo di, ad esempio, tablet.

    Già alla prima violazione, oltre naturalmente all'ammenda (la multa per intenderci) la decurtazione di 5 punti più la sanzione accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi (se si hanno almeno 20 punti) con l'aggiunta della sospensione breve (se hai dubbi su cos'è c'è un post a riguardo) se si hanno meno di 20 punti. Se hai dubbi su cosa sia la sospensione breve, ho pubblicato un post a riguardo.

    In caso di recidiva (ovvero 2 volte in due anni) la sospensione va dai 2 ai 6 mesi ma senza l'aggiunta della sospensione breve.


    Il sequestro del dispositivo non è previsto fatte salve le eventuali indagini a seguito di incidenti stradali con gravi conseguenze.


    L'accertamento può essere svolto solo "di persona" e non tramite apparecchiature elettroniche.









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