L'Art. 117 del Codice della strada regolamenta le limitazioni dei veicoli conducibili dai neopatentati o meglio, per il primo anno dal conseguimento della patente di guida cat. B.
E' bene sapere però, che all'interno dello stesso Articolo è espressamente indicata un'eccezione ovvero vengono esclusi tutti i veicoli categoria M1 (quelli guidabili appunto
con patente B) purché adibiti al trasporto disabili ed autorizzati dall' Art. 188 C.d.S. (circolazione e sosta dei veicoli destinati al trasporto di persone invalide) e sempre che al
loro interno risulti presente una persona che abbisogni del suddetto trasporto.
Quindi basta trasportare un disabile per essere a norma?
In effetti no, in quanto l'Art. 188 stabilisce che il veicolo deve essere allestito a Norma di
Legge per effettuare proprio quel tipo di servizio.
Non vengono quindi prese in considerazioni le auto private.
Temporanea mancanza di regolamentazione sulle auto elettriche:
A causa di un rapporto parametri basati esclusivamente su peso/potenza
nonché di Potenza massima del motore misurata in Kilowatt ad oggi, per assurdo, un neopatentato non può guidare un veicolo termico con potenza superiore ai 95 Cavalli Vapore, ma può guidare una Porche elettrica in
quanto la sua potenza non viene misurata in Kw bensì in Kilowattore (KWh) calcolo al momento non compreso nella Normativa.
Se invece sei povero come me e il Porche elettrico non ce l'hai 😂 ma stai solo cercando di capire se puoi guidare l'auto di casa, puoi trovare la spiegazione dettagliata in uno dei
nostri post che trovi all'interno del menu.
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